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La Corte Costituzionale: correggere gli squilibri della Bossi-Fini

Inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate da 9 tribunali italiani su alcune pene previste dalla legge

ROMA – La legge Bossi-Fini sull’immigrazione presenta squilibri e sproporzioni che il legislatore dovrebbe correggere al più presto.

Lo afferma la Corte Costituzionale nella sentenza n.22 depositata ieri con la quale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate da 9 tribunali italiani su alcune pene previste dalla legge sull’immigrazione.

Tra il 2004 e il 2005 i tribunali di Genova, Torino, Bologna, Ancona, Gorizia, Trieste, Milano, Terni e Verona avevano chiesto alla Consulta un giudizio di legittimità costituzionale in merito alla reclusione da uno a 4 anni prevista per gli stranieri che non rispettano i decreti di espulsione e rimangono illegalmente sul territorio italiano.

Secondo i giudici che avevano sollevato la questione vi è sopratutto una sproporzione tra sanzione e reato, una severità "irragionevolmente alta, tanto da comportare una violazione dei principi di eguaglianza e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena" sanciti dalla Costituzione.

La Consulta ha dichiarato però inammissibili le questioni di legittimità spiegando che "la scelta della pena, commisurata dal legislatore alla differente gravità dei reati, non può essere sindacata da questa Corte" e che "il sindacato di costituzionalità, può eventualmente investire le pene scelte dal legislatore solo se si palesi un’evidente violazione del canone della ragionevolezza".

Ma comunque – si legge nelle motivazioni- "la rigorosa osservanza dei limiti del giudice costituzionale non esime questa Corte dal rilevare l’opportunità di un sollecito intervento del legislatore, volto ad eliminare gli squilibri, le sproporzioni e le disarmonie" della legge.

"Un quadro normativo – aggiunge la Consulta- che in materia di sanzioni penali per l’illecito ingresso o trattenimento di stranieri nel territorio nazionale risultante dalle modifiche che si sono succedute negli ultimi anni, anche per interventi legislativi successivi a pronunce di questa Corte, presenta tali squilibri da rendere problematica la verifica di compatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza e di proporzionalità della pena con la finalità rieducativa della stessa".

(3 febbraio 2007)

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