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Ora sono italiano. Posso mettere in regola mia sorella, che non ha il permesso?

altIo sono diventato italiano, mia sorella albanese è entrata in Italia per turismo da oltre 3 mesi, ora vorrebbe rimanere con me. Anche se irregolare, può richiedere il permesso di soggiorno senza ritornare in Albania?

24 aprile 2015 – Il Testo Unico sull’immigrazione (art. 19) stabilisce i casi in cui i cittadini extraUe, seppur irregolari in Italia, non possono essere espulsi dal territorio nazionale.

Si tratta, fondamentalmente, di familiari stretti di cittadini italiani che possono ottenere il permesso di soggiorno anche se irregolari o clandestini, nel rispetto del diritto all’unità familiare.

In  particolare, non sono espellibili i cittadini extracomunitari conviventi con parenti entro il secondo grado (vedi tabella con i gradi di parentela) o con il coniuge, di nazionalità italiana o europea, salvo che non rappresentino una minaccia concreta per l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale.

Conseguenza del divieto di espulsione è l’obbligo, da parte delle Questure, al rilascio del permesso di soggiorno a quei cittadini che, rientrando nelle categorie previste dalla legge, ne facciano richiesta.

Tutto questo vale però a certe condizioni.

Innanzitutto il cittadino italiano o comunitario, coniuge o familiare di secondo grado, deve essere convivente con il cittadino extraUE sprovvisto di un titolo di soggiorno perché mai posseduto oppure scaduto.

Per la dimostrazione dei mezzi economici è sufficiente che il coniuge o parente italiano faccia la “dichiarazione di presa a carico”, con la quale si assume tutti gli obblighi economici e di sostentamento a favore del cittadino extraUE.

In presenza di queste condizioni, il cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale può richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari. Solo il coniuge di cittadino italiano o di cittadino europeo può chiedere la carta di soggiorno per i familiari del cittadino Ue (art. 10 D. Lgs. 30/2007).

Modalità della richiesta

Se il richiedente è irregolarmente presente in Italia, perché non ha mai avuto un titolo di soggiorno o perché quello originariamente posseduto è scaduto da oltre un anno, dovrà presentare la richiesta direttamente presso l’Ufficio immigrazione della Questura competente a ricevere la domanda. Anche il coniuge di cittadino italiano o Ue dovrà richiedere la Carta di Soggiorno Ue direttamente in Questura.

Anche nel caso in cui lo straniero abbia posseduto un permesso di soggiorno per altri motivi, ad esempio per cure mediche, per lavoro stagionale, e tale permesso non sia scaduto da oltre un anno, la domanda di rilascio del permesso per motivi familiari andrà presentata direttamente in Questura.

Al momento della richiesta bisogna allegare, in copia,  tutti i documenti che dimostrano il possesso dei requisiti di legge (certificati attestanti il vincolo familiare, se rilasciati da Stati esteri devono essere debitamente tradotti legalizzati e validati); passaporto in corso di validità; la “dichiarazione di presa a carico; permesso di soggiorno originariamente posseduto dal richiedente e documenti d’identità del familiare italiano oppure comunitario).

La Questura in seguito alla richiesta effettuerà dei controlli per verificare l’effettiva convivenza del cittadino straniero con il parente italiano e successivamente rilascerà il permesso di soggiorno per motivi familiari che riconoscerà al cittadino straniero pieni diritti, ivi compresa la possibilità di lavorare.

 

Avv. Mascia Salvatore

 

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