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Ricongiungimento. Chi è stato espulso può tornare in Italia?

altBuongiorno, vorrei chiedere il ricongiungimento familiare con mio marito che è stato espulso un anno e mezzo fa. Quando gli è stato fatto il decreto di espulsione non eravamo ancora sposati, ma adesso sì. Come si può fare?

27 giugno 2014 – Si può richiedere il ricongiungimento dello straniero che è stato espulso dall’Italia solo se lo stesso non rappresenta una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Il familiare presente in Italia che è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 286/98 (reddito minimo, alloggio idoneo e documenti che confermano il vincolo familiare), presenta la richiesta allo Sportello Unico per l’Immigrazione per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare. Dopo l’avvio della procedura, la Questura rilascia il parere positivo provvisorio nel caso in cui non si verifichino dei motivi ostativi al reingresso dello straniero espulso in Italia (cioè se non è segnalato come un soggetto pericoloso, se non è stato destinatario di condanne penali gravi e se ha rispettato il decreto di espulsione a suo carico).

Nel momento in cui le autorità indicano che lo straniero per il quale si richiede il nulla osta risulta segnalato nel Sistema Informativo Schengen – SIS, l’interessato deve inoltrare una richiesta di cancellazione del SIS, alla quale allega copia del proprio documento d’identità e copia della pagina del passaporto con  il timbro di uscita dall’Italia, oppure con quello del paese Schengen in cui ha fatto scalo per il viaggio di rientro al proprio Paese.  

Per completare la procedura, lo Sportello Unico per l’Immigrazione invita lo straniero espulso a presentarsi presso la Rappresentanza Diplomatica italiana per legalizzare la documentazione che attesta il legame familiare con il richiedente.

Dopo questo passaggio, la Questura consente la cancellazione della segnalazione SIS dello straniero, autorizzando il rilascio del nulla osta definitivo da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione, valido a tutti gli effetti per la richiesta del visto per la rappresentanza diplomatica.

Una volta rilasciato il visto, lo straniero rientra in Italia portando con sé la documentazione che conferma il legame familiare. Entro 8 giorni si presenta davanti allo Sportello Unico per l’Immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma dell’accordo d’integrazione e la successiva richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari.

 

D.ssa Maria Elena Arguello

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