in

Cittadini UE: come chiedere la cittadinanza italiana?

Sono un cittadino romeno residente in Italia regolarmente da cinque anni posso chiedere la cittadinanza italiana?

Roma 24 agosto 2010 – I cittadini romeni sono entrati a far parte dell’unione europea dal 2007, pertanto sono considerati a tutti gli effetti cittadini della comunità europea a partire da quel momento.  I cittadini comunitari possono chiedere la cittadinanza per  naturalizzazione dopo quattro anni di residenza legale, attestati dall’iscrizione all’anagrafe.

La domanda dovrai presentarla  alla Prefettura-U.T.G., del luogo di residenza debitamente compilata sull’apposito modello B e devi apporre una marca da bollo da € 14,62.

Alla domanda dovrai allegare  l’estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità con l’indicazione della paternità e maternità; i certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza; certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da richiedere alla Cancelleria della Procura della Repubblica; il titolo di soggiorno;  i certificati rilasciati dai comuni che attestino la residenza per il periodo previsto dalla legge; lo stato di famiglia;  la fotocopia dei redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali; la ricevuta del versamento del contributo di € 200,00.

I documenti relativi  all’atto di nascita e i certificati penali devono essere apostillati , ossia deve essere apposto  il Timbro "Apostille" del Ministero degli Affari Esteri o dell’Interno Romeno. Questo  per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja.

I documenti apostillati infine dovranno essere tradotti in lingua italiana presso una delle seguenti autorità: o dall’ Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di origine; o dall’Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine presente in Italia; o da un  Traduttore ufficiale del Tribunale italiano  che ne attesti, con le formalità previste, la conformità al testo straniero.

Le generalità riportate nei documenti italiani e stranieri devono uguali  in tutti gli atti, in caso di eventuali discordanze nella documentazione, le stesse  potranno essere sanate con una attestazione con la quale l’Autorità Consolare dello Stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità si riferiscono alla stessa persona, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze presenti negli atti.

Avv. Mariangela Lioy

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]

Lega e Pdl: “Niente fondi ai nomadi in Veneto”

Universitari stranieri, da oggi i visti di ingresso