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Sono un turista. Posso chiedere un permesso di soggiorno per lavorare?

altSalve. Sono arrivato come turista in Italia da quasi tre mesi e ho trovato un lavoro. Posso richiedere direttamente il permesso di soggiorno per lavoro in Questura?

28 agosto 2014 – I cittadini extracomunitari che arrivano o soggiornano temporaneamente per motivi di turismo in Italia non possono essere assunti direttamente sul territorio italiano e pertanto non possono richiedere il permesso di soggiorno per lavoro.

I cittadini extracomunitari residenti all’estero che vogliono entrare in Italia per lavorare devono essere in possesso di un visto d’ingresso per lavoro subordinato. Per poter richiedere il visto prima bisogna avviare la procedura per il rilascio del “nulla osta al lavoro subordinato” da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione. Il suddetto nulla osta al lavoro subordinato può essere richiesto all’interno del Decreto Flussi, o cosiddette “quote flussi”.

Il Decreto Flussi stabilisce il numero massimo di assunzioni di lavoratori stranieri che un datore di lavoro, sia quest’ultimo italiano oppure straniero regolarmente residente in Italia, può fare. Il Decreto Flussi viene emesso dal Governo periodicamente in base alla necessità del mercato di lavoro italiano.

La procedura che il datore di lavoro deve seguire per ottenere il nulla osta al lavoro subordinato, utile per l’assunzione del lavoratore straniero mediante il sistema del Decreto Flussi, è subordinata alla presentazione della domanda online attraverso il sito web https://nullaostalavoro.interno.it. Per poter fare la compilazione del modulo corrispondente, che sarà visibile solo nel caso in cui ci siano delle quote previste per l’assunzione di lavoratori domestici, il datore di lavoro deve eseguire la registrazione come richiesta dal sistema automatico del sito web.

La richiesta inviata mediante questo sistema è nominativa, ciò vuol dire che la domanda va legata ai dati anagrafici sia del datore di lavoro che del lavoratore. Perché la domanda venga accettata devono sussistere tutte le condizioni descritte a continuazione, altrimenti l’istanza viene rigettata anche se in mancanza di solo uno dei requisiti previsti.

  • Datore di lavoro: deve dimostrare di possedere una congrua capacità economica che gli consenta di sostenere gli oneri retributivi e assicurativi legati all’assunzione del lavoratore.
  • Lavoratore: deve essere residente all’estero e non deve essere stato condannato in Italia o all’interno dell’area Schengen per reati a favore dell’immigrazione clandestina, dello sfruttamento della prostituzione o in materia di stupefacenti nonché per altri tipi di reati come la rapina, il furto, l’estorsione, ecc. Inoltre non deve aver subito un provvedimento di espulsione dall’area Schengen, della quale fa parte anche l’Italia.
  • Rapporto di lavoro: la durata dell’orario di lavoro non può essere inferiore alle 20 ore settimanali e la retribuzione minima mensile da garantire deve essere almeno pari all’importo dell’assegno sociale dell’anno di riferimento.

Solo nel caso in cui il lavoratore straniero sia già regolarmente soggiornante in Italia, e sia in possesso di un valido permesso di soggiorno che consenta lo svolgere delle attività lavorative (motivi di lavoro; motivi familiari; motivi di studio; asilo politico, motivi umanitari, assistenza minori oppure attesa occupazione), può essere assunto senza richiedere il visto al lavoro subordinato per entrare in Italia.

 

D.ssa Maria Elena Arguello

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