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TAR Emilia Romagna Sentenza 22 aprile 2008 Annullamento diniego pds nonostante precedente espulsione

La situazione lavorativa e il comportamento tenuto dal cittadino straniero possono sanare le conseguenze di un’espulsione.

TAR Emilia Romagna, Bologna, Sezione I, Sentenza n. 1524 del 22 aprile 2008.
E’ illegittimo il rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno, anche a seguito di provvedimento di espulsione del cittadino straniero.
Nella fattispecie, infatti, deve ritenersi che il ricorrente, benché destinatario di espulsione con accompagnamento alla frontiera eseguita, non versi più in situazione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno e che il diniego del permesso di soggiorno sarebbe manifestamente irragionevole.
Al riguardo va rilevato che il ricorrente, pur se rientrato irregolarmente nel territorio italiano dopo il ritorno forzato in Albania (il 29 marzo 2000), ha svolto fino al momento della notifica del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (18 settembre 2004) e a seguito del nullaosta ricevuto nel gennaio 2007, regolare attività lavorativa alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, manifestando concreta affidabilità e integrazione, posto che non risulta abbia mai tenuto una condotta contraria alla legge o ai regolamenti nazionali e locali.
Va rilevato poi che la scadenza dei termini di efficacia della espulsione era fissata in cinque anni prima delle modifiche introdotte con la legge Bossi-Fini per cui allo straniero è consentito di rientrare nel territorio dello Stato, sul presupposto che a distanza di tanti anni siano venute meno le ragioni di sicurezza e di ordine pubblico che giustificavano la permanenza del divieto di ingresso.
Inoltre la legislazione vigente in materia di soggiorno di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro è principalmente finalizzata, per un verso a tutelare l’ordine pubblico, la sicurezza personale dei cittadini e l’integrità dello stato; per l’altro, a garantire al lavoratore straniero il corretto e regolare svolgimento dell’attività lavorativa e la sua massima integrazione nello Stato.
Il rispetto e il perseguimento di tali finalità costituiscono imprescindibili elementi di valutazione per giudicare la legittimità della permanenza nel territorio dello stato del lavoratore straniero.
E nella fattispecie non si vede perché non si debba tenere positivamente in considerazione – e conseguentemente rilasciare il permesso di soggiorno – al cittadino extra comunitario che per la sua situazione lavorativa, per il comportamento tenuto e per il tenore di vita si dimostri meritevole di soggiornare legalmente in Italia.

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